Art. 3.
(Disposizioni concernenti i piccoli comuni).

      1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, anche in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite le associazioni rappresentative a livello regionale degli enti locali, promuovono iniziative per favorire l'esercizio in forma associata o consorziata dei servizi locali da parte dei piccoli comuni, anche mediante la costituzione di società di diritto privato a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 33 e del titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. I piccoli comuni adottano con cadenza triennale piani di opere e interventi al fine di assicurare, anche mediante accordi e intese con altri comuni, lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni medesimi, anche sotto il profilo delle infrastrutture e dei servizi, anche telematici, e della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, monumentale ed artistico, d'intesa con gli enti eventualmente competenti in materia, se del caso individuando risorse allo scopo disponibili tramite finanziamenti regionali, nazionali o comunitari e attivando tempestivamente tutte le procedure per avvalersene.
      3. Nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente oppure, ove ciò non sia possibile, al responsabile del servizio competente per il lavoro da realizzare. Sono fatti salvi gli eventuali poteri di supervisione, controllo e indirizzo degli organi di governo, nei limiti di cui all'articolo 107 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quanto previsto dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 97, comma 4, lettera d), del

 

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citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
      4. I piccoli comuni non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

          a) articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente ai lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro;

          b) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

          c) articolo 7, comma 8, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente agli appalti di importo pari od inferiore a 500.000 euro.

      5. Al fine di ottimizzare l'efficienza ed economicità, nei piccoli comuni, dei sistemi di pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dei servizi pubblici, possono essere stipulate apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, anche privati, per l'utilizzo delle reti telematiche presenti sul territorio da questi gestite per analoghi scopi, ai fini dell'incasso e del trasferimento dei relativi importi.
      6. I piccoli comuni, singolarmente o collettivamente, e le unioni di piccoli comuni possono stipulare con le rappresentanze anche locali delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, convenzioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e al recupero di beni culturali, storici, monumentali, artistici e librari detenuti da tali rappresentanze.
      7. I piccoli comuni possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie in disuso o comunque degli edifici nella disponibilità di società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa non più utilizzati o sotto utilizzati, anche a seguito dei processi di automatizzazione dei sistemi ferroviari, nonché intese con ANAS Spa finalizzate al recupero delle case

 

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cantoniere, al fine di adibire tali strutture a sedi, anche stagionali, di promozione dei prodotti tipici locali o a sedi di associazioni culturali oppure di biblioteche o comunque nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
      8. L'aliquota IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sui corrispettivi per l'esecuzione di opere pubbliche nei territori dei piccoli comuni è ridotta al 4 per cento sino a tutto l'anno 2012.
      9. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , può essere devoluta dal contribuente anche al proprio comune di residenza ove di popolazione pari od inferiore a 5.000 abitanti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento volto a rendere effettivo l'esercizio di tale facoltà.
      10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i piccoli comuni sono esonerati dal rispetto delle regole del patto di stabilità interno, come definite dai commi da 139 a 150 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
      11. Ai piccoli comuni non si applicano, ai fini dell'assunzione del personale, l'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 241, volto a definire criteri e limiti in materia. Ai piccoli comuni non si applicano, inoltre, la riduzione delle spese di personale per gli anni 2006, 2007 e 2008 prevista dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e le altre disposizioni vigenti in materia di contenimento delle spese, ove dalla loro attuazione derivi per l'ente locale l'impossibilità oggettiva, da documentare per iscritto, di
 

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provvedere efficacemente all'espletamento dell'attività cui la spesa si riferisce.
      12. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

      «Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune».

      13. I piccoli comuni sono esonerati dal pagamento delle spese di verifica dei pesi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182.
      14. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce triennalmente un'intesa volta a promuovere sull'intero territorio nazionale l'attuazione delle politiche di incentivazione previste dalla presente legge.